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Si ricorda che in tutti i locali scolastici (aule, corridoi, locali di condivisione comune, bagni, laboratori) è espressamente vietato fumare; suddetto divieto si estende anche nei locali, definiti nella planimetria catastale, come giardino.

Chiunque trasgredirà la Legge sarà sanzionato (secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 584/1975, poi sostituito dall'art. 52 della L. 448/2001) con multa, la cui entità sarà compresa tra i 27,50 € fino ad arrivare ai 275,00 €, che sarà comminata da Dirigente Scolastico, dal responsabile individuato per tale vigilanza, da qualsiasi preposto.

Tale sanzione sarà raddoppiata se la violazione risulterà commessa in presenza di bambini fino ai 12 anni di età o di donne in stato di gravidanza o, ancora, di persone affette da patologie allergiche.

L'art. 4 comma 2 del D. L. 104/2013 estende il divieto anche all'uso delle sigarette elettroniche secondo le stesse modalità previste per le sigarette normali.