Premessa
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002 05); norme civilistiche che riguardano le resp onsa bilità connes se alla vigilanza
sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 Legge n.312 dell’11/07/80). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli al lievi nei locali della scuola a que llo della loro us cita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità de gli allievi (Cass. 4/3/1977, n. 894).
Situazione di fatto.
Il numero dei numeri dei collaboratori scolastici assegnati in organico di diritto (n. 18 unità) all’Istituto potrebbe rivelarsi inidoneo, specie in caso di defezione di breve durata (come quella giornaliera) di uno o più collaboratori, a garantire l’indispensabile servizio di vigilanza sugli studenti su tutti i plessi e piani in cui si articola l’Istituto. Ed invero, le risorse ad oggi assegnate in organico di fatto potrebbero rivelarsi in sufficienti, tenuto conto, prevalentemente ma non esclusivamente:
- della conformazione strutturale dei plessi, dei quali la sede centrale e la sede di San Vincenzo si articolano su tre piani e la sede di Via Vespucci si articola su 2 palazzine di due piani;
- del numero significativo dei collaboratori scolastici (due) che fruiscono dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 - ciò in disparte ogni ulteriore considerazione circa tutta una altra prolungata serie di istituti contrattuali riconosciuti ex lege ai predetti, che, se del caso, si avrà premura di specificare in separata sede;
- presenza di 1 alunno con gravissime difficolta, non autosufficiente e richiedente vigilanza continua;
- la disponibilità di palestre separate degli edifici di cui, nel caso della sede di Ronciglione, distante dalla sede per la quale è impossibile prevedere i normali servizi di pulizia e sanificazione.
- L’articolazione oraria dei singoli indirizzi che prevede: 1) per la sezione ITT di Bassano Romano due rientri pomeridiani; 2) per la sede di Ronciglione 1 rientro pomeridiano per l’apertura della segreteria e 3 rientri pomeridiani per la sez. Cambridge che prevede 34 ore di servizio curriculari.
Specie con riferimento alle assenze giornaliere o di breve durata per le quali, come noto, non è consentito il ricorso all’istituto della supplenza, se non con decretazione d’urgenza, non è possibile addivenire alla preventiva programmazione di un piano, sistematico ed organico, di copertura dei collaboratori a ssenti. La defezione di breve du rata anche di un solo collaboratore è in grado di arrecare un serio pregiudizio all’organizzazione del servizio, specie di vigilanza, che potrebbe non essere garantito dalla presenza permanente di un collaboratore scolastico per determinate fasce orarie o, a seconda dei casi, financo per un’intera giornata.
Disposizioni finali
Alla luce delle superiori considerazioni, e fermo restando che l’Istituto da me legalmente rappresentato si è già ritualmente attivato nelle opportune sedi istituzionali per richiedere l’assegnazione di almeno quattro unità aggiuntive di personale per la posizione di collaboratore scolastico, si dispone nei confronti di tutto il personale della scuola, ed in particolare al personale ATA (sotto il coordinamento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) e al personale docente (sotto il coordinamento dei Fiduciari di Plesso) l’attivazione di una ancor più proficua e attenta attività di collaborazione, presupponente un’interlocuzione fattiva e regolare, rivolta all’i ndividuazione su base giornaliera di possibili profili di criticità, e alla individuazione, secondo buon senso, ragionevolezza e spirito di reciproca solidarietà, delle soluzioni che in punto di fatto appaiano le più idonee a garantire il miglior servizio di vigilanza possibile e concretamente esigibile. Ciò al fine, e lo si ribadisce ancora una volta, di garantire il buon funzionamento della scuola e, soprattutto, l’incolumità dei nostri studenti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura P. Bonelli