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Secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2024, accogliendo le indicazioni del D.P.R n° 122 del 2009 art. 14 comma 7 e della CM n.20 prot. 1483 del 4 marzo 2011 non vengono computate le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • ricoveri ospedalieri;
  • analisi cliniche e visite specialistiche documentate da certificato medico;
  • grave lutto familiare;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal O.N.I.;

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

 Il calcolo del limite massimo di assenze annuali per accedere allo scrutinio è esplicitato nella tabella di seguito allegata con riferimento ai singoli indirizzi e anni di corso.