Articolo 1
Principi Generali
COMMA 1. Gli Studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola come previsto dall’ art.12, c. 1 Dlgs. 297/94
COMMA 2. L'Assemblea d'Istituto è occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Articolo 2
Assemblea Studentesca
COMMA 1. L’Assemblea Studentesca può essere di classe o d’istituto: quella di classe è relativa ad una sola classe ed è composta dagli alunni appartenenti ad essa, invece quella d’istituto è composta da tutta la componente studentesca dell’Istituto.
COMMA 2. È consentito lo svolgimento di una Assemblea di Istituto al mese nel numero massimo di 7 durante tutto l’anno scolastico. Ulteriori Assemblee d’Istituto possono essere, tuttavia, concesse a discrezione del dirigente scolastico.
COMMA 3. Ogni classe ha a disposizione 2 ore mensili da dedicare allo svolgimento dell’Assemblea di Classe.
COMMA 4. Non possono essere convocate Assemblee Studentesche negli ultimi 30 giorni dell’anno scolastico
COMMA 5. L'Assemblea d’Istituto deve essere convocata dalla maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.
COMMA 6. Il Comitato Studentesco ha il compito di concordare l’ordine del giorno e la data relativi all’Assemblea d’Istituto con metodo di votazione a maggioranza relativa. Sarà compito del Comitato Esecutivo garantire l’organizzazione dell’Assemblea nelle modalità concordate.
COMMA 7. La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea d’Istituto, decisi dopo l’approvazione del Comitato Studentesco, devono essere comunicati con cinque giorni d’anticipo al dirigente scolastico tramite apposita richiesta scritta. In caso di rifiuto da parte del dirigente deve essere fornita una idonea motivazione scritta.
COMMA 8. Tutte le Assemblee Studentesche svolte nell’anno scolastico sono da considerarsi parte integrante dei giorni effettivi di lezione obbligatori da svolgersi durante l’anno.
COMMA 9. A richiesta degli Studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere, in alternativa, utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
COMMA 10. In caso sia necessario sostenere spese organizzative per la realizzazione della Assemblea, gli Studenti possono autotassarsi per la somma necessaria.
COMMA 11. La partecipazione all’Assemblea di Istituto è facoltativa.
COMMA 12. La partecipazione degli esperti esterni deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto; qualora il Consiglio di Istituto stabilisse di delegare l’autorizzazione alla partecipazione di esperti al dirigente scolastico, il Comitato Studentesco si rivolgerà direttamente a quest’ultimo per proporne i nominativi.
COMMA 13. Fatta eccezione per gli studenti e per gli ospiti che fossero stati eventualmente invitati dal Comitato Studentesco ad esprimersi su un determinato argomento, in Assemblea, l'intervento di altri è subordinato all'approvazione dagli studenti stessi, che verrà verificata per alzata di mano.
COMMA 14. Durante lo svolgimento dell’Assemblea nessuno studente potrà abbandonarla prima del termine, fatta eccezione chi fosse autorizzato, previa esibizione dell’autorizzazione ad un docente.
COMMA 15. l’Assemblea d’Istituto ha una durata massima pari alle 6 ore ed una minima di due ore.
COMMA 16. Al termine dell’Assemblea d’Istituto, gli Studenti, rientreranno alle proprie abitazioni autonomamente.
COMMA 17. Ogni assemblea di classe e di istituto deve essere verbalizzata e il verbale dovrà essere consegnato entro 5 giorni al dirigente scolastico.
COMMA 18. Il dirigente scolastico ha potere di intervento e di scioglimento in caso di violazione del regolamento.
Articolo 3
Comitato Esecutivo
COMMA 1. Il Comitato Esecutivo è composto: dal Presidente, dagli Studenti Consiglieri d’Istituto, dagli studenti Rappresentanti di Consulta, dagli eventuali Referenti di Commissione e dai Collaboratori del Presidente. Esso rappresenta un punto di riferimento per gli studenti.
COMMA 2. L’unico compito del Comitato Esecutivo è l’organizzazione delle attività studentesche, come l’Assemblea d’Istituto o la riunione del Comitato Studentesco.
COMMA 3. Relativamente al numero degli Studenti e delle sedi sulle quali è distribuito il Liceo, varierà il numero minimo di Collaboratori del Presidente necessari.
COMMA 4. Il numero minimo di Collaboratori è di uno ogni cento studenti ed è sempre maggiore del numero di sedi, inoltre non può essere inferiore a tre.
COMMA 5. Ad un Collaboratore è affidato il ruolo di Vicario del Presidente, che può sostituirlo in sua assenza o su sua richiesta.
COMMA 6. Per ogni sede ci sarà un Collaboratore che sarà Referente per quella sede e oltre a rappresentare il Presidente, sarà mezzo di comunicazione per la sede.
COMMA 7. Ad un Collaboratore sarà affidato il ruolo di Segretario Verbalizzante, il quale dovrà produrre verbali relativi alle varie Assemblee e riunioni dei vari comitati, che saranno sempre consultabili dagli Studenti.
Articolo 4
Comitato Studentesco
COMMA 1. Il Comitato Studentesco è costituito dai Rappresentanti di Classe e dai membri del Comitato Esecutivo e, quando riunito, è presieduto dal Presidente d’Assemblea. Possono parteciparvi, inoltre, tutti gli studenti che lo desiderano, senza diritto di parola.
COMMA 2. Il Comitato Studentesco deve essere convocato una volta al mese dal Presidente d’Assemblea; eventuali ulteriori convocazioni potranno essere concesse a discrezione del dirigente scolastico.
COMMA 3. Il numero legale, affinché la riunione possa avere validità, risulta essere raggiunto quando sono rappresentate l’80% delle classi del Liceo, da almeno un rappresentante ciascuna. Se il numero legale non è raggiunto, il Comitato deve essere riconvocato in altra data dal Presidente.
COMMA 4. Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
COMMA 5. Se presente un fondo studentesco, questo sarà autonomamente autogestito, il Presidente d’Assemblea ne sarà tesoriere, mentre la sua gestione sarà affidata al Comitato Studentesco.
COMMA 6. In caso di immediata necessità, il presidente può effettuare spese che non superino il 20% dell’ammontare complessivo del fondo; per spese maggiori, sarà indispensabile l’approvazione da parte del Comitato Studentesco , il quale dovrà sempre tener presente l’entità del bilancio stesso.
COMMA 7. All’interno del Comitato Studentesco i rappresentanti hanno diritto ad un solo voto per Classe. In caso di parità assoluta la decisione spetta al Presidente.
COMMA 8. Il Comitato Studentesco può articolarsi in commissioni tematiche. Ogni commissione fa riferimento a un referente, nominato al suo interno dai membri del Comitato medesimo.
Articolo 5
Elezioni
COMMA 1. Ogni anno gli Studenti saranno chiamati ad eleggere un Presidente d’Assemblea e i suoi Collaboratori.
COMMA 2. Ogni anno sarà istituito un Comitato Elettorale formato da tre Studenti estranei ad ogni candidatura, possibilmente il Presidente d’Assemblea uscente e gli Studenti Consiglieri d’Istituto.
COMMA 3. Il Comitato Elettorale chiederà una Assemblea nel mese di ottobre nella quale verranno presentate tutte le candidature.
COMMA 4. Gli Studenti che intendono candidarsi devono presentare la candidatura della propria lista al Comitato Elettorale antecedentemente all’Assemblea.
COMMA 5. La settimana successiva all’Assemblea di Ottobre si svolgeranno le elezioni mediante le apposite schede elettorali che saranno raccolte in un’unica urna, seguirà lo spoglio.
COMMA 6. La correttezza di tutte le operazioni elettive, dalla raccolta dei voti allo spoglio, sarà garantita dal Comitato Elettivo.
COMMA 7. La settimana che intercorre tra l’Assemblea ed il giorno delle elezioni è denominata “campagna elettorale” e ogni Studente candidato potrà intraprendere iniziative, previo consenso del dirigente scolastico, per pubblicizzare la sua candidatura.
COMMA 8. In caso vi sia la candidatura di una sola lista gli Studenti eleggeranno il Presidente votando tra i primi due candidati della lista.
Articolo 6
Dimissioni
COMMA 1. Il Presidente può essere destituito nel caso in cui sussistano gravi motivazioni di inadempienza o di illegalità. La destituzione avviene previa la raccolta del consenso di almeno i due terzi del Comitato Studentesco.
COMMA 2. In caso di destituzione anticipata del Presidente, devono seguire nuove elezioni come indicato nell’art. 5.
COMMA 3. Il Presidente ha la facoltà di dimettersi nel caso non si ritenga più in grado di esercitare pienamente le sue mansioni.
COMMA 4. In caso di dimissioni anticipate, volontarie del Presidente, il Comitato Esecutivo si riunirà per eleggere un nuovo presidente tra i propri componenti.
Articolo 7
Modifiche e diffusione del Regolamento
COMMA 1. Eventuali modifiche al regolamento potranno essere apportate su approvazione dell’Assemblea. Tali modifiche richiedono l’ulteriore approvazione del Consiglio d’Istituto.
COMMA 2. Il Presidente e i Collaboratori devono conoscere il Regolamento d’Assemblea e le disposizioni ministeriali, in particolare gli artt.12 -13 -14 del Dlgs. 297/94 ed eventuali successive modifiche.
COMMA 3. Dopo l’approvazione, il presente regolamento sarà disponibile sul sito della scuola.